L'Associazione

L’Associazione Città dei Motori, istituita nel 2008, riunisce sotto l’egida dell’Anci 39 Comuni italiani, appartenenti a 14 Regioni diverse e che rappresentano una popolazione di circa 2 milioni di abitanti, che hanno nei loro territori una vocazione motoristica, a livello di produzione (automotive, moto e scooter, aerospazio, cantieristica navale), sportiva (circuiti e rievocazioni storiche) o culturale (musei, collezioni, archivi). L’Associazione si propone di promuovere, valorizzare e tutelare il patrimonio motoristico italiano presente nei diversi territori attraverso progetti e iniziative di divulgazione, di sviluppo e di difesa dell’autenticità e della qualità, per contribuire alla sua valorizzazione anche al di fuori delle aree interessate. In particolare, i principali obiettivi, previsti anche dallo statuto, sono:

  • realizzare attività volte alla promozione, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio storico-culturale motoristico italiano, con particolare riguardo ai marchi “Made in Italy”;
  • stimolare gli enti locali nella promozione e nella difesa dei prodotti, intraprendendo anche iniziative normative e di rivisitazione dell’ordinamento nazionale e regionale in materia;
  • individuare, riconoscere e promuovere un marchio nazionale e internazionale di tipicità (STG) nelle regioni, province o comunità italiane, con apposito registro;
  • ideare e coordinare iniziative promozionali sul motorismo italiano, sulla sua storia e sul retroterra economico e tecnologico;
  • sottoscrivere e promuovere accordi-quadro con enti ed organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale per intraprendere iniziative progettuali comuni;
  • promuovere lo sviluppo dei territori e la ricerca, mantenendo stretto il legame con i temi della sicurezza e della tutela dell’ambiente.

Lo Statuto

Art. 1 – Costituzione – Sede – Durata

E’ costituita l’Associazione senza fini di lucro denominata “CITTA’ DEI MOTORI” con sede legale in Roma, Via dei Prefetti, 46, presso l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci).

L’Associazione può disporre anche di sedi decentrate, a livello regionale o interregionale, e sedi di corrispondenza all’estero, in relazione allo sviluppo dell’attività.

L’Associazione  ha durata illimitata. Può essere sciolta con delibera dell’Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Articolo 2 – Oggetto sociale

L’Associazione

a) si ispira alle esperienze di promozione e tutela delle tipicità locali e di prodotto sviluppate dall’Anci

b) si propone di intraprendere iniziative di tutela della produzione in  campo motoristico attraverso politiche di sviluppo e di difesa dell’autenticità e della qualità in tutte le dimensioni presenti sul territorio nazionale.

c) valorizza il ruolo della ricerca tecnologica – in primo luogo quella finalizzata al rispetto dell’ambiente e all’accrescimento dei livelli di sicurezza – nel campo motoristico.

d) favorisce iniziative di marketing e di divulgazione delle conoscenze relative al prodotto e alle sue componenti, per contribuire alla loro valorizzazione anche al di fuori delle aree interessate.

Articolo 3 – Finalità

L’Associazione persegue le seguenti finalità

a) stimolare gli enti locali nella promozione e nella difesa del prodotto e delle iniziative motoristiche in Italia, intraprendendo anche iniziative normative e di rivisitazione dell’ordinamento dell’Unione europea, nazionale e regionale in materia, laddove vi siano lacune legislative;

b) effettuare una mappatura delle aree geografiche in cui sono presenti produzioni e iniziative – quali insediamenti industriali, competizioni, circuiti, manifestazioni, raduni – con la realizzazione di studi sulla diffusione del prodotto e delle iniziative collegate in Europa e nel mondo;

c) ideare e coordinare iniziative promozionali sul motorismo italiano, sulla sua storia e sul retroterra economico e tecnologico;

d) organizzare momenti di confronto, promuovere accordi e operare in “rete” con gli enti associati, istituzioni pubbliche e private, società, associazioni, organizzazioni, università, centri di ricerca e sperimentazione, coinvolgendoli nelle problematiche relative al mondo dei motori;

e) realizzare carte turistiche, guide, percorsi didattici, eventi fieristici nazionali e internazionali, attività multimediali e editoriali attraverso la pubblicazione di periodici cartacei e telematici, restando esclusa la pubblicazione di quotidiani;

f) individuare, riconoscere e promuovere un marchio nazionale e internazionale di tipicità (STG) nelle regioni, province o comunità italiane con apposito registro;

g) sottoscrivere patti e promuovere gemellaggi con enti ed organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale, che non abbiano scopi o motivazioni discordanti o incompatibili con quelle elencate nello statuto;

h) sviluppare relazioni con l’Unione europea e con associazioni internazionali che perseguono le stesse finalità;

i) curare la rappresentanza degli enti associati dinanzi ad istituzioni dell’Unione Europea e organismi internazionali.

Articolo 4 – Marchio

L’Associazione adotta un marchio registrato che può essere utilizzato dai comuni soci, secondo le modalità previste dal regolamento.

L’Associazione può autorizzare l’utilizzo del marchio, anche ai fini commerciali, a soggetti diversi, secondo le modalità previste dal regolamento dell’Associazione e dallo specifico regolamento di uso del marchio.

Articolo 5 – Finanziamento – Patrimonio sociale

Il finanziamento dell’Associazione è costituito da

a) contributi associativi;

b) contributi volontari e straordinari;

c) contributi di organismi internazionali;

d) altri proventi deliberati dal Consiglio direttivo.

Non è ammessa, neppure in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, l’Assemblea straordinaria decide circa la destinazione dell’eventuale patrimonio residuo, conformandosi alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 6 – Organi associativi

Sono organi dell’Associazione

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Presidente e il Vice presidente;

c) il Consiglio direttivo;

d) il Segretario generale.

Tutti gli incarichi negli organi associativi sono svolti a titolo gratuito.

Articolo 7 – Organi, perdita dei requisiti

Qualora si verifichino i casi previsti dall’articolo 9, comma 2

a) per il Presidente ne assume le funzioni il Vice presidente, sino alla convocazione dell’Assemblea in sede elettorale, che deve avvenire entro tre mesi;

b) per il Vice presidente o per componenti del Consiglio direttivo, si procede al reintegro secondo l’ordine delle preferenze ottenute nelle ultime elezioni, e sino alla scadenza naturale del mandato;

c) per tre o più componenti del Consiglio direttivo, si procede alla convocazione dell’Assemblea in sede elettorale, entro tre mesi, per il reintegro parziale dei componenti.

Articolo 8 – Soci – Adesione – Perdita della qualifica di socio

Possono far parte dell’Associazione comuni e unioni di comuni che ne fanno richiesta e che ne condividono le finalità.

Tutti i soci hanno diritto di voto e partecipano alla vita dell’associazione con pari diritto.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente e si intende a tempo indeterminato, salvi i casi disciplinati dal presente articolo.

All’atto dell’ammissione il comune socio si impegna all’approvazione dello Statuto, del regolamento e al versamento della quota annuale.

Le quote associative sono definite tenendo conto anche della dimensione demografica del comune e dell’unione di comuni.

La qualità di socio viene meno per

a) recesso;

b) mancato pagamento delle quote associative;

c) decadenza pronunciata dall’Assemblea per gravi violazioni statutarie;

d) scioglimento del comune finalizzato alla fusione con altri comuni;

e) scioglimento dell’unione.

Articolo 9 – Rappresentanti degli enti associati

L’ente associato designa un proprio rappresentante nell’Assemblea dei soci, comunicandolo al Presidente.

Possono assumere la qualità di rappresentante

a) sindaco

b) assessore

c) consigliere comunale

d) presidente dell’unione di comuni

e) assessore dell’unione di comuni

La qualità di rappresentante viene meno per

a)dimissioni;

b)revoca della designazione da parte dell’ente associato;

c)cessazione dalla carica amministrativa presso l’ente associato;

d)decadenza pronunciata dall’Assemblea per gravi violazioni statutarie.

Articolo 10 – Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è sovrana. Essa è convocata in seduta ordinaria e straordinaria.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, almeno quindici giorni prima della riunione.

L’Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte l’anno. Le riunioni si tengono, di norma, a rotazione nelle sedi degli enti associati.

Le funzioni dell’Assemblea ordinaria sono

a) elezione del Presidente e del Vice presidente;

b) elezione e rinnovo, anche parziale, del Consiglio direttivo;

c) nomina del Segretario generale;

d) nomina del Presidente onorario;

e) deliberazione sulle deleghe per materia;

f) approvazione del programma operativo annuale e pluriennale e loro periodica verifica;

g) approvazione dell’ammontare della quota annuale;

h) deliberazione sulle proposte del Consiglio direttivo e dei singoli soci;

i) approvazione e revisione del regolamento dell’Associazione;

j) ammissione di nuovi soci;

k) decadenza di enti associati;

l) decadenza dei rappresentanti di enti associati.

L’Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti i rappresentanti della maggioranza dei soci; in seconda convocazione (che può avere luogo nella stessa giornata, purché inserita nell’avviso di convocazione) con la presenza di qualsiasi numero dei soci (salvo che per l’adesione di nuovi soci).

I soci possono delegare altri soci a rappresentarli in Assemblea; ogni socio può avere un massimo di due deleghe.

All’Assemblea partecipa il rappresentante dell’ente associato o un suo delegato. Le deliberazioni sono valide quando ottengono i voti della maggioranza dei soci presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su deliberazione conforme del Consiglio direttivo, ogni volta che questi ne riconosca la necessità e ogni volta che ne facciano richiesta, per iscritto, almeno un terzo dei soci.

Le funzioni dell’Assemblea straordinaria sono

a) deliberazioni su modifiche allo Statuto;

b) deliberazioni su argomenti che vengano ad essa sottoposti dal Consiglio direttivo;

c) deliberazioni su argomenti per i quali un terzo dei soci ne abbia chiesto la convocazione;

d) deliberazione sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

In Assemblea straordinaria non è ammessa delega ad altri soci.

Articolo 13 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti. E’ composto da sette membri, compresi il Presidente e il Vice presidente. Ne fa parte di diritto il Segretario generale.

Le funzioni del Consiglio direttivo sono

a) deliberare sulla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione entro i limiti approvati dall’Assemblea;

b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

c) proporre l’ammontare della quota associativa annuale;

d) esprimere pareri motivati sull’ammissione di nuovi soci, sulla decadenza di soci, sulla decadenza di rappresentanti di enti associati per inadempimenti o gravi violazioni dello Statuto;

e) verificare a cadenza semestrale lo svolgimento del programma delle attività approvato dall’Assemblea;

f) costituire eventuali Comitati tecnico-scientifici per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce, con preavviso di dieci giorni, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Il luogo della riunione può essere diverso dalla sede dell’Associazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo e le relative deliberazioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 14 – Presidente e Vice presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione anche nei confronti di terzi. Egli convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo, ne esegue le deliberazioni e firma tutti gli atti dell’Associazione.

Il  Vice presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e può ricevere dal Presidente delega di firma e di rappresentanza.

Il Presidente e il Vice presidente  sono eletti dall’Assemblea dei soci previa presentazione di candidature da parte degli associati aventi diritto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Articolo 15 – Delegati per materia

L’Assemblea ordinaria, al fine di rendere più incisiva l’attività dell’Associazione, su proposta del Consiglio direttivo può deliberare l’individuazione di deleghe per materia, fissandone l’oggetto e il numero.

Tali deleghe vengono nominativamente conferite dal Presidente, scegliendo sia tra i componenti del Consiglio direttivo che tra i rappresentanti degli altri enti associati.

I delegati adempiono al proprio mandato di concerto con il Presidente, al quale propongono iniziative e piani di attività annuali. Riferiscono periodicamente al Presidente e al Consiglio direttivo sulle attività svolte.

Articolo 16 – Segretario generale

Il Segretario generale ha, congiuntamente e disgiuntamente dal Presidente, la rappresentanza legale dell’Associazione. E’ nominato – su proposta del Consiglio direttivo – dall’Assemblea ordinaria dei soci. E’ membro di diritto del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Il Segretario generale coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. Provvede alla gestione ordinaria secondo le direttive del Presidente e del Consiglio direttivo. E’ segretario del Consiglio direttivo.

In particolare

a) sovrintende al regolare e ordinato funzionamento dell’Associazione, dando attuazione alle decisioni assunte dagli organi sociali;

b) propone agli organi le iniziative coerenti con lo Statuto dell’Associazione, tra le quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – convenzioni, protocolli di intesa e accordi con organizzazioni nazionali e internazionali, imprese ed enti sia pubblici che privati;

c) predispone i bilanci consuntivo e preventivo, e cura la documentazione relativa;

d) ha potere di spesa entro i limiti fissati annualmente dal Consiglio direttivo;

e) è responsabile della tenuta dei libri sociali e della conservazione della documentazione relativa;

f) è responsabile della redazione dei verbali e della loro conservazione;

g) dirige i media dell’Associazione;

h) può avvalersi di collaboratori per l’espletamento delle sue attività.

Articolo 17 – Presidente onorario

L’Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio direttivo, può nominare un Presidente onorario dell’Associazione.

Il Presidente onorario è scelto di norma fra gli amministratori o gli ex amministratori degli enti associati che abbiano dato lustro all’Associazione con attività e iniziative meritorie, oppure fra personalità esterne che abbiano meriti riconosciuti nel campo produttivo, culturale e sportivo legato al motorismo italiano.

Il Presidente onorario può essere incaricato dal Presidente e dal Consiglio direttivo per attività specifiche e di rappresentanza dell’Associazione. Riferisce agli organi sulle attività svolte. Può proporre iniziative inerenti la vita associativa.

Il Presidente onorario non è eleggibile alle cariche sociali. Partecipa, senza diritto di voto, all’Assemblea dei soci e alle sedute del Consiglio direttivo.

Articolo 18 – Durata delle cariche sociali

Il Presidente, il Vice presidente, i componenti del Consiglio direttivo e il Segretario generale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente onorario dura in carica sino ad eventuale nuova deliberazione dell’Assemblea ordinaria.

Il mandato dei delegati per materia è di tre anni. Esso coincide con il mandato elettivo del Presidente e del Consiglio direttivo, qualunque sia stata la data di conferimento della delega.

Articolo 19 – Norme transitorie

Il Consiglio direttivo, entro un anno dalla sua elezione, si impegna a redigere e a sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria un regolamento dell’Associazione, con il quale verranno disciplinate tutte le materie non previste dal presente Statuto.

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